Rimessaggio
Disponiamo di un ampio parcheggio situato nelle colline Cuprensi dove potrete scegliere di lasciare il vostro veicolo in spazi riservati che più si addicono alle vostre esigenze, lontano dalla salsedine marina.
Per chi deciderà di avvalersi del nostro servizio informiamo che verrà stipulato un contratto di rimessaggio tra la ditta CRESCENZI CARAVAN DI CRESCENZI ANDREA (concedente ) e il cliente (utilizzatore) di cui riportiamo di seguito alcuni punti.
Nel contratto verranno indicate le caratteristiche del bene preso in consegna e sarà il solo documento valido per il ritiro del bene depositato, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno in mancanza di preavviso o disdetta scritta con lettera raccomandata A.R. da inviarsi al concedente almeno sei mesi prima di ogni scadenza.
Il corrispettivo richiesto dovrà essere pagato anticipatamente all’atto della consegna del bene e così in caso di rinnovo tacito di anno in anno; in detto ultimo caso è facoltà del concedente richiedere all’inizio del nuovo periodo un aumento in ordine al 10% rispetto al corrispettivo per il periodo precedente ed è data facoltà all’utilizzatore, all’atto del ritiro del veicolo, non acconsentirvi dal ché il contratto sarà da considerarsi risolto.
In caso di mancato pagamento del corrispettivo annuale per qualsiasi motivo, il concedente si riserverà il diritto di ritenzione del bene oggetto di custodia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2756 c.c., finché non sarà soddisfatto del suo credito e potrà anche venderlo secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
L’utilizzatore non potrà far valere nessuna eccezione relativa a qualsiasi inadempimento del concedente se non dopo aver assolto al pagamento del corrispettivo.
Il concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 c.c., dandone preavviso all’utilizzatore, almeno trenta giorni prima.
L’utilizzatore sarà tenuto a far visionare il mezzo prima della presa in consegna, libero da ogni copertura, per evidenziare eventuali danni esistenti alla carrozzeria; se ciò non sarà possibile il concedente non accetterà nessuna richiesta di risarcimento danni, in quanto si riterranno già esistenti prima della presa in consegna.
L’utilizzatore sarà tenuto ad assicurarsi che oblò, porte e ogni altra apertura del mezzo siano ermeticamente chiuse a chiave.
L’utilizzatore sarà tenuto a consegnare obbligatoriamente il veicolo privo di bombola di gas di qualsiasi tipo.
Il concedente non risponderà di bagagli, accessori e di qualsiasi oggetto lasciato nella roulotte o nell’autocaravan depositata, beni che di fatto non rientrano nell’oggetto del presente contratto di rimessaggio.
Il concedente non risponderà di danni causati da infiltrazioni di acqua, insetti o altri animali, né di eventuali danni causati al mezzo da intemperie e dalla lunga sosta posto che il luogo di ricovero è noto alle parti ed il prezzo è stato contratto individualmente tenendolo in debita considerazione.
Il concedente sin da ora viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti a lui non imputabili che possano provocare danneggiamento o distruzione della cosa depositata quali pioggia, neve, vento, grandine e calamità naturali in genere posto che il luogo di ricovero è noto alle parti ed il prezzo è stato contratto individualmente tenendolo in debita considerazione.
L’utilizzatore autorizza sin da ora il concedente ad apporre esternamente al mezzo un cartello indicante nome, cognome e indirizzo dell’utilizzatore nonché il numero di telefono, unitamente al numero di targa (se il bene depositato ne sia provvisto).
Al concedente non compete l’obbligo di accertarsi della proprietà dei mezzi presi in custodia. Questi restituirà quanto depositato unicamente alla persona indicata nella presente scrittura come utilizzatore salva diversa autorizzazione scritta da questi proveniente.
Se più siano gli utilizzatori e non vi sia accordo su chi abbia diritto alla restituzione, così come nel caso vi sia rivendica della proprietà della cosa custodita o pretesa di diritti su di essa – ferma in tal ultimo caso l’applicazione dell’art. 1777 c.c. – e comunque in ogni caso di disaccordo sulla restituzione della cosa depositata, questa sarà effettuata secondo le modalità che verranno stabilite dall’autorità giudiziaria con esonero del concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per il tempo intercorrente, pure ai sensi dell’art. 1722 c.c., e fermo il diritto a percepire il corrispettivo pattuito per tutta la durata del ricovero.
Se circostanze urgenti lo richiederanno, il concedente è sin da ora autorizzato ad esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto ed in altro luogo, avente caratteristiche similari, dandone avviso all’utilizzatore per via epistolare o telefonica presso i recapiti come sopra appena possibile.
E’ espressamente stabilito che, nel caso previsto dall’art. 1780 c.c in cui la detenzione della cosa sia stata tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, il concedente, previa immediata denuncia all’utilizzatore, resta liberato dall’obbligazione di restituire la cosa depositata, e che l’utilizzatore, subentrando nei diritti spettanti al concedente, ha diritto a ricevere esclusivamente ciò che in conseguenza di fatto non imputabile alla ditta concedente, quest’ultima abbia conseguito o potrà conseguire, anche per il risarcimento danni dal responsabile del fatto stesso o dalla compagnia di assicurazione a ciò delegata, e ciò unicamente entro i limiti dei massimali risultanti dalla polizza.
Il concedente non risponderà per rotture di vetri o cristalli causata da sbalzi di temperatura.
L’utilizzatore prenderà visione del deposito ed sarà informato che l’accesso alle aree interne è riservato al concedente ed al personale di sua fiducia. Sarà messo a conoscenza del fatto che il deposito non è fornito di impianto di allarme e/o si servizio di vigilanza e pertanto esonera espressamente il concedente dalla responsabilità per fatti, anche delittuosi, di terzi per cui ogni danno e/o sottrazione cagionato per tali motivi verrà risarcito dal contravventore o dal civilmente responsabile nel caso che il contravventore sia in età minore, configurandosi in tali casi il fortuito.
L’utilizzatore verrà altresì informato che il concedente, pur essendo regolarmente assicurato contro il furto e l’incendio, accetta in deposito così come per il trasporto solo mezzi già assicurati in proprio con polizza per rischi furto ed incendio ed abilitati alla circolazione, la qual cosa l’utilizzatore espressamente garantisce.
In caso di alienazione della cosa depositata, il contratto si intenderà ipso facto risolto a seguito della comunicazione della vendita a cura dell’utilizzatore il quale provvederà al ritiro del bene senza pretendere l’eventuale rimborso del corrispettivo annuo anticipatamente pagato.
Il concedente precisa che in caso di trasporto del mezzo depositato, lo stesso verrà effettuato gratuitamente unicamente se entro i 20 km dal deposito, ferma in ogni caso la garanzia da parte dell’utilizzatore che i mezzi siano assicurati e idonei alla circolazione, il tutto a completo rischio del richiedente ed esonerandosi il concedente da qualsiasi danno derivante da esso.
Per quanto non espressamente previsto le parti ricorrono alla legislazione vigente in tema di contratto di deposito.
L’utilizzatore è pregato di avvertire almeno 10 giorni prima della messa a disposizione del bene depositato.In caso di controversia in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, in espressa deroga al Foro del Consumatore si intenderà competente in via esclusiva il Foro di Fermo, avendo le parti tenuto conto della predetta deroga anche in relazione al corrispettivo c.s. individuato.